Omesso caricamento dei dati sul sistema AVCPass: l’esclusione dagli Appalti è legittima? La risposta la troviamo nella Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 20.07.2020 n. 4644.
Nella Gara d’Appalto si richiedeva la produzione – entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni – dei documenti sui requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica-professionale.
Nel disciplinare di gara si metteva in evidenza che:
“Qualora il possesso dei requisiti non venga confermato dalla documentazione acquisita o prodotta a comprova, che dovrà essere inserita sul sistema AVC Pass entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente, si procederà all’esclusione del concorrente e all’adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.”
La Società ricorrente, esclusa per l’omissione di questi dati per un disservizio informatico, sosteneva la tesi dell’equipollenza fra il caricamento sul sistema AVCPass e l’invio per pec.
Tuttavia i giudici hanno espresso un parere diverso.
Sul punto i Giudici hanno, in primo luogo, condiviso quanto affermato dal Giudice di I grado, circa la necessità di valersi del sistema AVC Pass ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 216 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Lo scopo è quello di consentire una verifica celere e standardizzata dei requisiti.
Occorre poi ribadire che l’esclusione per omesso caricamento dei dati sul sistema AVC Pass è legittima nel caso in cui essa sia dipesa da fatti imputabili all’interessato, il quale in particolare di fronte ad un disservizio del sistema stesso non abbia proceduto a segnalarlo immediatamente.
Nel caso di specie, l’accaduto è effettivamente imputabile all’impresa. La Società infatti:
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it